Descrizione
I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici di ogni altro ente pubblico o pubblica amministrazione sono liberamente consultabili (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 122, com. 1).
Fanno eccezione:
- i documenti di politica estera o interna dello Stato su cui il Ministero dell'Interno ha emesso un provvedimento di riservatezza. Questi documenti diventano consultabili dopo 50 anni
- i documenti che contengono dati sensibili e dati giudiziari, i quali diventano consultabili dopo 40 anni
- i documenti che contengono dati sulla salute, la vita sessuale e situazioni particolarmente riservate, i quali diventano consultabili dopo 70 anni.
Solo il Ministero dell'Interno può autorizzare la consultazione di questi documenti per scopi storici (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 123).
Lo Stato, le regioni e ciascun altro ente pubblico possono inoltre disciplinare e regolare la consultazione per scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 124).
Chi accede agli archivi e ai documenti deve osservare la vigente normativa in materia di privacy.
In Comune di Sant'Angelo Lodigiano …
Ai sensi della normativa vigente, le richieste di consultazione della documentazione degli archivi storici in oggetto devono essere autorizzate dagli stessi enti pubblici e organizzazioni che hanno l’obbligo di conservare l’archivio, ad eccezione dei documenti dichiarati di carattere riservato dal Ministero dell’Interno, così come previsto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 art. 123 com. 4 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
L’invio del modulo di autorizzazione per la consultazione alla scrivente Soprintendenza non è più necessario. Enti e organizzazione devono, pertanto, provvedere a rilasciare e registrare le autorizzazioni alla consultazione dell’archivio storico.
Al fine di consentire la funzione di vigilanza degli archivi in parola, si chiede a codesti Enti di inviare, entro il mese di febbraio di ogni anno, dati statistici relativi alle autorizzazioni alla consultazione di documentazione degli archivi storici.
Approfondimenti
Chi vuole consultare archivi o documenti privati di interesse storico può farlo presentando domanda alla Soprintendenza.
I proprietari sono infatti obbligati a mettere a disposizione il materiale in loro possesso agli studiosi che fanno domanda. Le modalità di consultazione devono essere concordare con il soprintendente archivistico ed eventuali spese sono a carico dello studioso (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 127, com. 1).